Mirella Bolognini
Amministrazioni Condominiali
ed Immobiliari
 
LE DOMANDE SUL CONDOMINIO
 
Tosap in condominio

LA Tosap è la tassa per l'occupazione di suolo e aree pubbliche: uno dei (tanti) tributi richiesti dall'amministrazione pubblica per le attività comune svolte dalle persone. L'art. 38 del d.lgs. n. 507/93 che delinea l'oggetto della tassa per l'occupazione di suoli e aree pubbliche specifica che:
“Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province”.
Ai commi successivi è chiarito che sono tassabili anche le occupazione del sottosuolo (es. con tubature) e del soprassuolo (es. insegne di attività commerciali) pubblici, ma che non sono soggette alla tassa, ad esempio, i balconi (art. 38, secondo comma, d.lgs. n. 507/93).
La medesima norma in esame specifica che la tassa è dovuta anche nel caso di spazi ed aree private sulle quali “risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio”.
Nel delineare i soggetti attivi e passivi del tributo il successivo articolo 39 specifica che “la tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio”.
Il d.lgs. n. 507/93 e i vari regolamenti locali dei comuni di riferimento delineano con chiarezza la misura del tributo in ragione a vari parametri anche spazio-temporali.
La Tosap riguarda il condominio principalmente per tre motivi:
a) passo carrabile;
b) griglie di aerazione delle intercapedini posizionate sul marciapiede comunale;
c) ponteggi installati nel caso di interventi manutentivi (manutenzione ordinaria o straordinaria, restauro e/o risanamento, ristrutturazione edilizia e/o urbanistica degli immobili);
È evidente che le occupazioni che riguardano il condominio (come in verità ogni altro genere di occupazione) possono avere carattere permanente (griglia aerazione, passo carrabile) oppure temporaneo (ponteggi). La legge (art. 42 d.lgs. n. 507/93) delinea questa distinzione anche ai fini della misura dell'imposta.
Quali sono le tariffe della Tosap?
Le tariffe della Tosap permanente e temporanea vengono deliberate ogni anno dal Comune. Nel Comune di Ancona per le occupazioni permanenti (passi carrabili) la tassa è dovuta per anno solare e sono calcolate in base alla superficie occupata, espressa in metri lineari ed alla categoria di importanza previste dal Regolamento Comunale Tosap (es. le zone del centro hanno maggior valore rispetto a quelle periferiche).
Per le occupazioni temporanee (lavori manutentivi) la tassa è commisurata all'effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle diverse categorie, in rapporto alla durata dell'occupazione nell'arco della giornata.
Come devono essere ripartite le spese per il pagamento della Tosap?
Innanzitutto bisogna vedere a cosa si riferiscono, se si tratta di un passo carrabile le spese dovranno essere divise tra coloro che utilizzano quel garage ovvero per millesimi di proprietà garage. Le spese per i ponteggi, ad esempio riguarderanno tutti i condòmini e dovranno essere ripartite per millesimi di proprietà in ragione del fatto che sono connesse all'esecuzione di interventi di manutenzione soggetti a quel criterio.
Resta ferma la possibilità di prevedere, con l'accordo tra tutti i condòmini, di un criterio di ripartizione uniforme per il tributo o comunque di un criterio particolare caso per caso.
 
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