Telecamere di videosorveglianza in condominio?
Il nuovo articolo del Codice Civile (1122-ter), introdotto grazie alla riforma del condominio (art.7 legge 220/2012), si è occupato per la prima volta di video sorveglianza
e privacy, regolamentando tutti i procedimenti:
Art. 1122-ter. - (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni) -
"Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza
su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136".
Prima dell’approvazione di questa legge, i casi erano valutati di volta in volta e la giurisprudenza non disponeva di precisi riferimenti, in poche parole,
era il caos a regnare.
Ora è possibile sistemare telecamere in condominio: ad esempio nell’area comune del parcheggio o dell’ascensore.
È fondamentale che la decisione veda d’accordo la maggioranza dei condomini: insieme devono rappresentare più della metà degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi.
La normativa in vigore prevede che si rispettino però determinati requisiti, per procedere è necessario garantire la privacy delle persone.
È obbligatorio:
Segnalare la presenza di telecamere di video sorveglianza in condominio con appositi cartelli (eventualmente avvalendosi del modello predisposto dal Garante);
Sugli stessi cartelli deve essere indicato se le videocamere sono collegate alle forze dell’ordine;
Salvo casi specifici i video possono essere conservati per un massimo di 24 o 48 ore; per tempi di conservazione superiori ai sette giorni
è comunque necessario presentare una verifica preliminare al Garante;
Non sarà possibile piazzare le videocamere in modo da violare la privacy dei singoli condomini o aree extra condominiali; Le telecamere devono
riprendere solo le aree comuni da controllare (accessi, garage…),possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non
risultino rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.);
I dati raccolti (riprese, immagini) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole
persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento).
Per informazioni sulla privacy, anche in relazione alla videosorveglianza, potete cliccare su questo link
"Vademecum il condominio e la privacy", prodotto dal Garante della privacy, e visualizzare o scaricare il file in "pdf".