Mirella Bolognini
Amministrazioni Condominiali
ed Immobiliari
 
LE DOMANDE SUL CONDOMINIO
Telecamere di videosorveglianza in condominio?

Il nuovo articolo del Codice Civile (1122-ter), introdotto grazie alla riforma del condominio (art.7 legge 220/2012), si è occupato per la prima volta di video sorveglianza e privacy, regolamentando tutti i procedimenti:
Art. 1122-ter. - (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni) -
"Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136".
Prima dell’approvazione di questa legge, i casi erano valutati di volta in volta e la giurisprudenza non disponeva di precisi riferimenti, in poche parole, era il caos a regnare.
Ora è possibile sistemare telecamere in condominio: ad esempio nell’area comune del parcheggio o dell’ascensore.
È fondamentale che la decisione veda d’accordo la maggioranza dei condomini: insieme devono rappresentare più della metà degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi. La normativa in vigore prevede che si rispettino però determinati requisiti, per procedere è necessario garantire la privacy delle persone.
È obbligatorio:
  • Segnalare la presenza di telecamere di video sorveglianza in condominio con appositi cartelli (eventualmente avvalendosi del modello predisposto dal Garante);
  • Sugli stessi cartelli deve essere indicato se le videocamere sono collegate alle forze dell’ordine;
  • Salvo casi specifici i video possono essere conservati per un massimo di 24 o 48 ore; per tempi di conservazione superiori ai sette giorni è comunque necessario presentare una verifica preliminare al Garante;
  • Non sarà possibile piazzare le videocamere in modo da violare la privacy dei singoli condomini o aree extra condominiali; Le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare (accessi, garage…),possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.);
  • I dati raccolti (riprese, immagini) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento).

  • Per informazioni sulla privacy, anche in relazione alla videosorveglianza, potete cliccare su questo link "Vademecum il condominio e la privacy", prodotto dal Garante della privacy, e visualizzare o scaricare il file in "pdf".
     
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