Come si ripartisce la spesa per l'installazione dell'antenna condominiale?
La risposta a questa domanda è stata affrontata dalla recente giurisprudenza, in particolare alcune sentenze della Corte di Cassazione hanno ritenuto valido
il metodo di ripartizione di tale spesa in parti uguali per unità immobiliari piuttosto che per condòmini (nel senso che se un condómino è proprietario di
due unità immobiliari, pagherà per due).
Di fatto si è affermato il principio già espresso dal secondo comma dell'art. 1123 del c.c. per cui : "Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura
diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne".
Attenzione, perché l'uso, in eguale misura, a cui fa riferimento l'articolo 1123 del c.c. non è un uso "effettivo o reale", ma "potenziale", ovvero la possibilità
che qualsiasi condomino si serva allo stesso modo della cosa comune; per cui nessun condomino potrà sottrarsi alla compartecipazione di tale spesa se
regolarmente approvata in sede assembleare con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 del c.c.