Mirella Bolognini
Amministrazioni Condominiali
ed Immobiliari
 
LE DOMANDE SUL CONDOMINIO
 
Quando è possibile cambiare i millesimi di proprietà?

Risposta:
La riforma del condominio è intervenuta con il nuovo articolo 69 disp. att. c.c. stabilendo che: «I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità.
Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, c.c., nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni.
Osservazioni:
La nuova riforma del condominio ha introdotto delle novità in merito alla modifica e rettifica dei millesimi di proprietà; in particolare ha stabilito una "deroga" al principio dell'unanimità quando vi è un palese errore nel calcolo dei millesimi di proprietà o qualora non rappresentino l'attestazione della realtà (incremento o diminuzione di superfici ecc.). Infatti nei due casi sopra riportati è sufficiente la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, c.c.
 
Torna alle domande