Approvazione Tabelle millesimaliRisposta:
Le tabelle millesimali costituiscono degli strumenti necessari per il funzionamento del condominio ai fini della "ripartizione delle spese e del computo dei quorum costitutivi e deliberativi in sede di assemblea". Non costituiscono, però, un requisito necessario per la costituzione del condominio.
Le tabelle esprimono il valore proporzionale dei singoli piani o porzioni di piano spettanti in proprietà esclusiva ai singoli condomini.
Ormai dal 2010 (sent. SS.UU. n. 18477) la Cassazione afferma che "l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura negoziale; ne consegue che il medesimo non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c."(così, da ultimo, Cass. 25 settembre 2013, n. 21950).
2° Comma art. 1136: Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio (vale a dire la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno 500 millesimi).
Osservazioni:
Una determinazione che non rispecchiasse il valore effettivo di un piano o di una porzione di un piano rispetto all'intero edificio potrebbe risultare pregiudizievole per il condomino, nel senso che potrebbe costringerlo a pagare spese condominiali in misura non proporzionata al valore della parte di immobile di proprietà esclusiva, ma non inciderebbe sul "diritto di proprietà come tale", ma piuttosto sulle obbligazioni che gravano a carico del condomino in funzione di tale determinazione.
L'approvazione del risultato di una operazione tecnica non determina la risoluzione o la preventiva eliminazione di controversie, di discussioni o di dubbi: "il valore di una cosa è quello che è !" ed il suo accertamento non implica alcuna operazione volitiva, ragion per cui il semplice riconoscimento che le operazioni sono state compiute in conformità al precetto legislativo non può qualificarsi "attività negoziale".
Le tabelle millesimali non creano valori ma li rendono solamente visibili; sono un mezzo tecnico non un atto creativo.
E se un qualcosa già esiste non basta prenderne atto servendosi di esso stesso per dargli validità? Diversamente si arriverebbe all'assurdo di dover creare un metodo ad hoc che potrebbe essere, poi, contestato se non tutti sono d'accordo.