Si possono non pagare le spese condominiali?Risposta:
Se lo stato di riparto (preventivo o consuntivo) è approvato regolarmente dall'assemblea, il condomino non può sottrarsi al pagamento delle spese condominiali, salvo che l'autorità giudiziaria abbia sospeso la delibera assembleare a seguito di un eventuale ricorso promosso da uno o più condomini.
Nessun condomino, quindi, può sottrarsi al pagamento delle spese condominiali (art. 1118 C.C.), neppure se un bene o un servizio (ad es. l’ascensore) risultasse difettoso o non funzionante, salvo il diritto dello stesso di chiederne all’amministratore la riparazione o la sostituzione, ovvero di agire per ottenere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
Un condomino diventa moroso scaduto l'ultimo giorno utile per pagare la rata decisa in assembla ed in pratica l'amministratore potrebbe richiedere il D.I. il giorno dopo la scadenza della rata, tuttavia di solito la prassi che si usa è ben diversa, ossia per prima cosa si usa inviare una lettera bonaria (un estratto conto) ricordando allo smemorato che deve corrispondere la sua quota, trascorso qualche tempo senza alcun riscontro, si invia una lettera di sollecito pagamento delle quote condominiali mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e fissando un termine ultimo.
Se il sollecito non sortisce alcun effetto, allora l’Amministratore del condominio può chiedere al Tribunale l’emissione di un decreto ingiuntivo che è immediatamente esecutivo per legge e per questo consente di procedere con il pignoramento dei beni del condomino moroso.