E' possibile distaccarsi dell'impianto centralizzato di riscaldamento?Risposta:
Il nuovo art. 1118 c.c., comma 4 , prevede espressamente la possibilità del singolo condòmino di distaccarsi dall'impianto di riscaldamento o di raffreddamento, qualora "dimostri" che dal suo distacco non derivino notevoli squilibri di funzionamento od aggravi di spesa per gli altri condòmini.
Anche a seguito di un distacco legittimo, il condòmino rimane tuttavia "obbligato" a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto comune, per la sua conservazione e messa a norma; mentre è esonerato dal pagamento delle spese di consumo.
Circa la prova della sussistenza dei citati presupposti di legittimità (relazione di un tecnico abilitato), è il condòmino che chiede il distacco a dover dimostrare che dalla sua rinuncia non deriveranno né aumenti di spese per gli altri condòmini, né uno squilibrio termico dell'intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio.
Osservazioni:
E' convinzione che l'impianto autonomo sia economicamente più conveniente di un impianto centralizzato; tuttavia le cose non stanno proprio in questo modo; vediamo alcuni aspetti:
in termini di risparmio energetico, in tutti gli edifici esistenti, con più di quattro unità abitative, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, è sempre preferibile il mantenimento di impianti centralizzati laddove esistenti (aspetto energetico).
Gli impianti centralizzati di riscaldamento hanno sempre un impatto minore, in termini di inquinamento, rispetto a quelli autonomi (aspetto ambientale).
Entro il 2016 tutti gli impianti centralizzati dovranno essere dotati di "contabilizzatori", in questo modo ogni condòmino potrà scegliere autonomamente gli orari di utilizzo del riscaldamento ed in base a questo pagare per quanto consumato (autonomia dell'impianto).
Chiunque scelga di distaccarsi dall'impianto centralizzato è obbligato a compartecipare alle spese di manutenzione dello stesso in quanto la legge prevede che tale distacco non dovrà comportare un aggravio di spesa per tutti coloro che vi rimangono usufruitori; in tutti i casi il distacco non dovrà comportare disagi a livello tecnico rischiando di compromettere la funzionalità dell'impianto centralizzato (aspetto economico e tecnico).
In alcuni casi bisognerà installare insieme alla caldaia autonoma, una canna fumaria, che porti gli scarichi di combustione dell'impianto al tetto; ciò comperterà un'ulteriore aggravio economico; senza considerare che l'installazione di una caldaia autonoma e della sua canna fumaria sulla facciata esterna condominiale dovrà sempre richiedere la necessaria autorizzazione del condominio.
Per tutti questi motivi, prima di fare un passo molto importante come distaccarsi da un impianto centralizzato di riscaldamento è sempre preferibile farsi consigliare da un tecnico abilitato che possa determinare se il tutto è fattibile ed effettivamente vantaggioso economicamente. Un tecnico competente saprà consigliare il condòmino sulla base di dati certi (una relazione) e verificherà l'ammissibilità della richiesta di distacco dal condominio e presso il proprio Comune; infatti, alcuni Comuni Italiani hanno, nel proprio regolamento edilizio, il divieto di distacco da impianto centralizzato.